Calcolo della quota pignorabile di stipendio e pensione secondo l’art. 545 c.p.c.: un quinto del netto per i crediti ordinari, 1/10–1/7–1/5 per le cartelle AdER, minimo vitale impignorabile per le pensioni (1.092,48 € nel 2026).
Il quinto si calcola sul netto, non sul lordo. Più creditori ordinari non moltiplicano il prelievo: si dividono lo stesso quinto secondo l’ordine dei rispettivi titoli. Il tetto sale a metà dello stipendio solo quando concorrono crediti di natura diversa, per esempio alimentari e ordinari.
Confronto tra creditore ordinario (sempre 1/5) e Agenzia Entrate-Riscossione (frazione ridotta per fasce):
| Stipendio netto | Creditore ordinario (1/5) | AdER: frazione | AdER: quota |
|---|---|---|---|
| 1.000 € | 200,00 € | 1/10 | 100,00 € |
| 1.200 € | 240,00 € | 1/10 | 120,00 € |
| 1.500 € | 300,00 € | 1/10 | 150,00 € |
| 1.800 € | 360,00 € | 1/10 | 180,00 € |
| 2.000 € | 400,00 € | 1/10 | 200,00 € |
| 2.500 € | 500,00 € | 1/10 | 250,00 € |
| 3.000 € | 600,00 € | 1/7 | 428,57 € |
| 4.000 € | 800,00 € | 1/7 | 571,43 € |
| 5.000 € | 1.000,00 € | 1/7 | 714,29 € |
La curva ha due scalini, non una salita continua: superare di un euro i 2.500 € fa passare la frazione da 1/10 a 1/7 (da 250 € a 371 €), e superare i 5.000 € porta a 1/5. Sono le soglie dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973, confluito dal 2026 nel Testo unico riscossione (D.Lgs. 33/2025).
Pagine dedicate con tutte le combinazioni (ordinario, AdER, pensione) per i netti più comuni:
Per i crediti ordinari (banche, finanziarie, privati) al massimo un quinto (1/5) dello stipendio netto, cioè al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (art. 545 c.p.c.). Esempio: netto 1.500 € → pignorabili 300 € al mese.
Per le cartelle esattoriali valgono limiti più bassi (art. 72-ter D.P.R. 602/1973, dal 2026 nel Testo unico riscossione D.Lgs. 33/2025): 1/10 fino a 2.500 € di stipendio netto, 1/7 da 2.500,01 a 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 €.
È impignorabile il «minimo vitale» pari al doppio dell’assegno sociale, comunque almeno 1.000 €: nel 2026 è 1.092,48 € (assegno sociale 546,24 €, Circ. INPS 153/2025). La quota (1/5, o quella AdER) si calcola solo sulla parte eccedente.
Il saldo presente sul conto PRIMA della notifica del pignoramento è impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € nel 2026); gli accrediti successivi si pignorano nei limiti ordinari del quinto (art. 545 c. 8 c.p.c.). Per AdER è impignorabile anche l’ultimo stipendio o pensione affluito sul conto.
Il cumulo tra cessione del quinto e pignoramento non può superare la metà dello stipendio (art. 68 D.P.R. 180/1950; Cass. 22361/2024). Anche il concorso di crediti di causa diversa (es. alimentari + ordinari) ha il tetto complessivo di 1/2; più creditori ordinari si dividono invece lo stesso quinto.
Assegno sociale, pensioni e indennità di invalidità civile, indennità di accompagnamento e in genere i sussidi di povertà e maternità sono impignorabili in assoluto (salvo crediti alimentari, con autorizzazione del giudice).
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.