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Prescrizione dei debiti: tutti i termini e il calcolo delle date

Quando si prescrivono bollette, multe, cartelle, affitti, mutui e gli altri debiti: tabella completa dei termini (da 6 mesi a 10 anni), calcolo della data di prescrizione, interruzione ed eccezione.

2 annibollette luce e gas
5 annimulte e tributi locali
10 annitermine ordinario
6 mesiassegno bancario
Scadenza della fattura, notifica, esigibilità del credito
Tutti i termini nella tabella sotto
Prescrizione compiuta il
Nota: il risultato è un calcolo orientativo basato sui parametri normativi ufficiali. L’importo effettivo può variare secondo il caso concreto, gli accordi tra le parti e la valutazione del giudice. Questo strumento non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un altro professionista abilitato.

Tabella dei termini di prescrizione

Il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.); per molti debiti la legge prevede termini più brevi:

DebitoTermineNorma
Bollette luce, gas e acqua2 anniL. 205/2017
Bollette telefono e internet5 anniart. 2948 n. 4 c.c.
Multe stradali5 anniart. 209 CdS
Cartelle: imposte erariali10 anniSS.UU. 23397/2016
Cartelle: sanzioni e interessi5 anniSS.UU. 23397/2016
Bollo auto3 anniD.L. 953/1982
Contributi INPS5 anniL. 335/1995
IMU e TARI5 anniL. 296/2006
Canoni di affitto5 anniart. 2948 n. 3 c.c.
Spese condominiali5 anniCass. 4489/2014
Assegno bancario6 mesiR.D. 1736/1933
Cambiale3 anniR.D. 1669/1933
Risarcimento danni (illecito)5 anniart. 2947 c. 1 c.c.
Sinistri stradali2 anniart. 2947 c. 2 c.c.
Parcella avvocato3 / 10 anniart. 2956 n. 2 c.c.
Stipendi e TFR5 anniart. 2948 n. 4-5 c.c.
Prestiti e mutui (capitale)10 anniart. 2946 c.c.
Termine ordinario residuale10 anniart. 2946 c.c.
I cinque scalini della prescrizione: da 6 mesi a 10 anni
6 mesi6 mesiassegno bancario2 anni2 anniluce, gas, acqua, sinistri3 anni3 annibollo, cambiale, parcelle5 anni5 annimulte, tributi locali, affitti, INPS, stipendi10 anni10 anniordinaria, imposte erariali, mutui

La regola generale è l’ultimo scalino – dieci anni, art. 2946 c.c. – e tutto il resto è eccezione prevista da norme speciali. Il gradino da 2 anni, evidenziato, è il più recente: introdotto dalla L. 205/2017 per fermare i maxi-conguagli delle utenze. La differenza pratica è enorme: un debito da 5.000 € di luce e uno da 5.000 € di IRPEF hanno la stessa cifra ma una vita legale lunga cinque volte tanto.

Le regole generali

  1. Interruzione. Raccomandata A/R o PEC di messa in mora (efficace dal ricevimento), atto giudiziario o riconoscimento del debito fanno ripartire da zero il termine (artt. 2943–2945 c.c.).
  2. Giudicato. Dopo una sentenza (o decreto ingiuntivo) definitiva, ogni credito si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.).
  3. Va eccepita. La prescrizione non opera d’ufficio: il debitore deve farla valere, per iscritto al creditore o in giudizio (art. 2938 c.c.). Pagare un debito prescritto rende il pagamento irripetibile.
  4. Decadenza ≠ prescrizione. I termini di decadenza (es. notifica multa entro 90 giorni) non si interrompono né sospendono (art. 2964 c.c.).
Perché quasi nessun debito arriva davvero a prescriversi
  1. Giorno 0Il credito diventa esigibileScadenza della fattura, notifica del verbale, cessazione del rapporto: da qui parte il conteggio.
  2. In qualsiasi momentoIl creditore invia una richiesta scrittaRaccomandata A/R o PEC di messa in mora: produce effetto dal giorno in cui il debitore la riceve, non da quello della spedizione (art. 2943 c. 4 c.c.).
  3. Da quel giornoIl termine riparte da zeroNon si somma il tempo già trascorso: il contatore si azzera e ricomincia per intero (art. 2945 c. 1 c.c.). Le società di recupero crediti lo sfruttano con solleciti periodici.
  4. Se si va in causaIl termine resta sospesoCon l’atto giudiziario la prescrizione non corre per tutta la durata del processo e riprende dal passaggio in giudicato (art. 2945 c. 2 c.c.).
  5. Dopo la sentenzaTutto diventa 10 anniIl giudicato converte qualunque termine breve nella prescrizione decennale: anche una bolletta da 2 anni, se confermata da sentenza definitiva, vive altri dieci (art. 2953 c.c.).
  6. Quando il termine è maturoIl debitore deve eccepirlaLa prescrizione non opera d’ufficio e il giudice non può rilevarla da solo (art. 2938 c.c.); chi paga un debito prescritto non può riavere i soldi (art. 2940 c.c.).

Questa catena spiega perché la domanda «dopo quanti anni sparisce il debito?» non ha quasi mai una risposta secca: la data che conta non è quella dell’obbligazione originaria, ma quella dell’ultimo atto ricevuto. Prima di concludere che un debito è prescritto va ricostruita l’intera sequenza delle notifiche.

Il debito non è prescritto? Calcola quanto è aggredibile lo stipendio con il calcolatore del pignoramento e quanto è cresciuto il credito con interessi legali e rivalutazione ISTAT.

Guide per ogni tipo di debito

Termini, decorrenza, casi particolari e modello di eccezione per ciascun debito:

Domande frequenti

Dopo quanti anni si prescrive un debito?

Il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.), ma molti debiti hanno termini brevi: 2 anni le bollette di luce e gas, 3 il bollo auto, 5 multe, tributi locali, contributi, affitti e stipendi, fino ai 6 mesi dell’assegno bancario. Ogni atto interruttivo fa però ripartire il conteggio.

Cosa interrompe la prescrizione?

La richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R, PEC), qualsiasi atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto, cartella) e il riconoscimento del debito: il termine riparte da zero dal quel momento (artt. 2943–2945 c.c.).

Il debito prescritto si cancella da solo?

No: la prescrizione va eccepita dal debitore, per iscritto al creditore o in giudizio (art. 2938 c.c.). Il giudice non può rilevarla d’ufficio; e chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiedere indietro i soldi (art. 2940 c.c.).

Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza?

La decadenza è il termine entro cui va compiuto un atto (es. notifica del verbale entro 90 giorni, avviso IMU entro il 31.12 del 5° anno): se scade, il potere si estingue e non si può interrompere. La prescrizione riguarda l’esercizio del diritto nel tempo e si interrompe/sospende (art. 2964 c.c.).

La cartella esattoriale allunga i termini a 10 anni?

No: per le Sezioni Unite (23397/2016) la cartella non impugnata NON trasforma i termini brevi in 10 anni. Solo la sentenza passata in giudicato produce la conversione nel termine decennale (art. 2953 c.c.).

Come eccepire la prescrizione?

Al creditore: raccomandata o PEC in cui si dichiara di non dover pagare perché il credito è prescritto, indicando il termine applicabile. In giudizio: eccezione nel primo atto difensivo. Per le cartelle: istanza di sgravio in autotutela o ricorso al giudice del tributo.

Redazione Calcolatori Legali

Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.

Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2026Tutte le fontiHai trovato un errore?