Quando si prescrivono bollette, multe, cartelle, affitti, mutui e gli altri debiti: tabella completa dei termini (da 6 mesi a 10 anni), calcolo della data di prescrizione, interruzione ed eccezione.
Il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.); per molti debiti la legge prevede termini più brevi:
| Debito | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Bollette luce, gas e acqua | 2 anni | L. 205/2017 |
| Bollette telefono e internet | 5 anni | art. 2948 n. 4 c.c. |
| Multe stradali | 5 anni | art. 209 CdS |
| Cartelle: imposte erariali | 10 anni | SS.UU. 23397/2016 |
| Cartelle: sanzioni e interessi | 5 anni | SS.UU. 23397/2016 |
| Bollo auto | 3 anni | D.L. 953/1982 |
| Contributi INPS | 5 anni | L. 335/1995 |
| IMU e TARI | 5 anni | L. 296/2006 |
| Canoni di affitto | 5 anni | art. 2948 n. 3 c.c. |
| Spese condominiali | 5 anni | Cass. 4489/2014 |
| Assegno bancario | 6 mesi | R.D. 1736/1933 |
| Cambiale | 3 anni | R.D. 1669/1933 |
| Risarcimento danni (illecito) | 5 anni | art. 2947 c. 1 c.c. |
| Sinistri stradali | 2 anni | art. 2947 c. 2 c.c. |
| Parcella avvocato | 3 / 10 anni | art. 2956 n. 2 c.c. |
| Stipendi e TFR | 5 anni | art. 2948 n. 4-5 c.c. |
| Prestiti e mutui (capitale) | 10 anni | art. 2946 c.c. |
| Termine ordinario residuale | 10 anni | art. 2946 c.c. |
La regola generale è l’ultimo scalino – dieci anni, art. 2946 c.c. – e tutto il resto è eccezione prevista da norme speciali. Il gradino da 2 anni, evidenziato, è il più recente: introdotto dalla L. 205/2017 per fermare i maxi-conguagli delle utenze. La differenza pratica è enorme: un debito da 5.000 € di luce e uno da 5.000 € di IRPEF hanno la stessa cifra ma una vita legale lunga cinque volte tanto.
Questa catena spiega perché la domanda «dopo quanti anni sparisce il debito?» non ha quasi mai una risposta secca: la data che conta non è quella dell’obbligazione originaria, ma quella dell’ultimo atto ricevuto. Prima di concludere che un debito è prescritto va ricostruita l’intera sequenza delle notifiche.
Termini, decorrenza, casi particolari e modello di eccezione per ciascun debito:
Il termine ordinario è di 10 anni (art. 2946 c.c.), ma molti debiti hanno termini brevi: 2 anni le bollette di luce e gas, 3 il bollo auto, 5 multe, tributi locali, contributi, affitti e stipendi, fino ai 6 mesi dell’assegno bancario. Ogni atto interruttivo fa però ripartire il conteggio.
La richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R, PEC), qualsiasi atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto, cartella) e il riconoscimento del debito: il termine riparte da zero dal quel momento (artt. 2943–2945 c.c.).
No: la prescrizione va eccepita dal debitore, per iscritto al creditore o in giudizio (art. 2938 c.c.). Il giudice non può rilevarla d’ufficio; e chi paga spontaneamente un debito prescritto non può chiedere indietro i soldi (art. 2940 c.c.).
La decadenza è il termine entro cui va compiuto un atto (es. notifica del verbale entro 90 giorni, avviso IMU entro il 31.12 del 5° anno): se scade, il potere si estingue e non si può interrompere. La prescrizione riguarda l’esercizio del diritto nel tempo e si interrompe/sospende (art. 2964 c.c.).
No: per le Sezioni Unite (23397/2016) la cartella non impugnata NON trasforma i termini brevi in 10 anni. Solo la sentenza passata in giudicato produce la conversione nel termine decennale (art. 2953 c.c.).
Al creditore: raccomandata o PEC in cui si dichiara di non dover pagare perché il credito è prescritto, indicando il termine applicabile. In giudizio: eccezione nel primo atto difensivo. Per le cartelle: istanza di sgravio in autotutela o ricorso al giudice del tributo.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.