Quando si prescrive un assegno bancario: termine di 6 mesi / 10 anni (art. 75 R.D. 1736/1933), decorrenza dalla scadenza del termine di presentazione (8/15 giorni). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Termini brevissimi: l’azione cartolare contro chi ha emesso l’assegno si prescrive in 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione (8 giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, 15 giorni altrove). Persa l’azione cartolare, resta l’azione causale sul rapporto sottostante (es. il credito per cui l’assegno era stato dato), con i termini ordinari.
| Caso | Termine |
|---|---|
| Azione contro il traente | 6 mesi |
| Azione causale (rapporto sottostante) | 10 anni |
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 6 mesi che riguarda un assegno bancario è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Dipende dal caso: azione contro il traente 6 mesi, azione causale (rapporto sottostante) 10 anni. La decorrenza è dalla scadenza del termine di presentazione (8/15 giorni) (art. 75 R.D. 1736/1933), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
L’azione cartolare è prescritta (6 mesi), ma puoi agire sul credito sottostante con l’ordinario procedimento (decreto ingiuntivo se hai prova scritta): il termine dipende dal rapporto (di regola 10 anni). L’assegno resta utile come prova scritta del debito.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.