Quando si prescrive la parcella dell’avvocato: termine di 3 anni / 10 anni (art. 2956 n. 2 e art. 2946 c.c.), decorrenza dalla conclusione dell’incarico (o dall’ultima prestazione). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Quella triennale è una prescrizione presuntiva: non estingue il credito, ma presume che il cliente abbia già pagato. L’avvocato può vincerla solo deferendo al cliente il giuramento decisorio, oppure se il cliente ammette in giudizio di non aver pagato. Il diritto in sé si prescrive in 10 anni. Per l’importo dovuto vale la tariffa forense D.M. 55/2014.
| Caso | Termine |
|---|---|
| Prescrizione presuntiva | 3 anni |
| Prescrizione ordinaria | 10 anni |
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 3 anni che riguarda la parcella dell’avvocato è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Dipende dal caso: prescrizione presuntiva 3 anni, prescrizione ordinaria 10 anni. La decorrenza è dalla conclusione dell’incarico (o dall’ultima prestazione) (art. 2956 n. 2 e art. 2946 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
Puoi eccepire la prescrizione presuntiva (3 anni dalla fine dell’incarico, art. 2956 c.c.): il giudice presume avvenuto il pagamento salvo che tu ammetta il contrario o presti giuramento. Attenzione: se contesti solo l’importo, l’eccezione è incompatibile con la presunzione di pagamento.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.