Quando si prescrive un prestito o mutuo: termine di 10 anni / 5 anni (art. 2946 e 2948 n. 4 c.c.), decorrenza da ciascuna rata scaduta (o dalla decadenza dal beneficio del termine). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Il credito per il capitale si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, che decorre da ogni rata scaduta o, se la banca risolve il contratto per inadempimento (decadenza dal beneficio del termine), dall’intero importo da quel momento. Le rate di interessi seguono i 5 anni delle prestazioni periodiche. Ogni sollecito, messa in mora o segnalazione interruttiva fa ripartire il conteggio.
| Caso | Termine |
|---|---|
| Capitale (azione della banca) | 10 anni |
| Singole rate di interessi | 5 anni |
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 10 anni che riguarda un prestito o mutuo è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Dipende dal caso: capitale (azione della banca) 10 anni, singole rate di interessi 5 anni. La decorrenza è da ciascuna rata scaduta (o dalla decadenza dal beneficio del termine) (art. 2946 e 2948 n. 4 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
Solo se per 10 anni la banca/finanziaria (o la società di recupero cessionaria) non ha mai inviato richieste scritte ricevute dal debitore, né ottenuto decreti ingiuntivi: eventualità rara. Ogni raccomandata o PEC di messa in mora azzera e fa ripartire il termine.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.