Quando si prescrive IMU e TARI: termine di 5 anni (L. 296/2006, art. 1 c. 161; art. 2948 c.c.), decorrenza dal 1° gennaio successivo all’anno d’imposta (accertamento). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Doppio binario: il Comune decade se non notifica l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello d’imposta; una volta notificato l’avviso (o la cartella), il credito si prescrive in 5 anni da ogni atto. IMU 2026 non versata → accertamento entro il 31.12.2031.
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 5 anni che riguarda IMU e TARI è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Il termine è di 5 anni. La decorrenza è dal 1° gennaio successivo all’anno d’imposta (accertamento) (L. 296/2006, art. 1 c. 161; art. 2948 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
L’avviso deve arrivare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dovuto; se arriva dopo è nullo per decadenza. Se invece l’avviso è tempestivo, da quel momento decorrono altri 5 anni di prescrizione, rinnovabili con ogni sollecito.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.