Quando si prescrive le bollette di luce e gas: termine di 2 anni (L. 205/2017 (Bilancio 2018)), decorrenza dalla scadenza indicata in fattura. Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
La prescrizione breve di 2 anni vale per le fatture di luce dal 1° marzo 2018, gas dal 1° gennaio 2019 e acqua dal 1° gennaio 2020; per i periodi precedenti il termine era di 5 anni. La regola copre anche i maxi-conguagli tardivi: se il gestore fattura consumi più vecchi di 2 anni, quella parte non è dovuta (salvo responsabilità accertata dell’utente).
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 2 anni che riguarda le bollette di luce e gas è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Il termine è di 2 anni. La decorrenza è dalla scadenza indicata in fattura (L. 205/2017 (Bilancio 2018)), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
No: per luce, gas e acqua gli importi riferiti a consumi risalenti a oltre 2 anni non sono esigibili (L. 205/2017), a meno che il ritardo di fatturazione sia dovuto ad accertata responsabilità dell’utente (es. manomissione del contatore). Va eccepita la prescrizione per iscritto al gestore.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.