Quando si prescrive stipendi e TFR: termine di 5 anni (art. 2948 n. 4-5 c.c.), decorrenza TFR: dalla cessazione; stipendi: v. nota sulla decorrenza. Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Il TFR si prescrive in 5 anni dalla cessazione del rapporto. Per le retribuzioni il termine è di 5 anni da ogni busta paga, ma nei rapporti non assistiti da stabilità reale la decorrenza è spostata alla fine del rapporto (Cass. 26246/2022, dopo la riforma Fornero/Jobs Act): il dipendente può quindi reclamare le differenze anche per gli ultimi 5 anni di lavoro, contati dalla cessazione. Ricorda che sui crediti di lavoro spettano rivalutazione e interessi (art. 429 c.p.c.).
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 5 anni che riguarda stipendi e TFR è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Il termine è di 5 anni. La decorrenza è TFR: dalla cessazione; stipendi: v. nota sulla decorrenza (art. 2948 n. 4-5 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
Sì: per la Cassazione (26246/2022) nei rapporti di lavoro privi di tutela reintegratoria piena la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto — quindi in costanza di lavoro il termine non corre.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.