Quando si prescrive i canoni di affitto: termine di 5 anni (art. 2948 n. 3 c.c.), decorrenza dalla scadenza di ciascun canone mensile. Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Ogni mensilità si prescrive autonomamente: il proprietario nel 2026 può pretendere solo i canoni scaduti dal 2021 in poi, salvo raccomandate o atti giudiziari che abbiano interrotto il termine. Lo stesso vale per gli oneri accessori (spese) chiesti dal locatore. Il deposito cauzionale da restituire segue invece il termine ordinario di 10 anni.
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 5 anni che riguarda i canoni di affitto è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Il termine è di 5 anni. La decorrenza è dalla scadenza di ciascun canone mensile (art. 2948 n. 3 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
No: i canoni si prescrivono in 5 anni ciascuno dalla loro scadenza (art. 2948 n. 3 c.c.), a meno che il locatore abbia inviato richieste scritte di pagamento (raccomandata/PEC) che fanno ripartire il conteggio.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.