Quando si prescrive una cambiale: termine di 3 anni / 1 anno / 6 mesi (art. 94 R.D. 1669/1933), decorrenza dalla scadenza della cambiale (regresso: dal protesto). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Tre termini diversi: 3 anni dalla scadenza per l’azione diretta contro l’emittente (o l’accettante della tratta); 1 anno dal protesto per il regresso contro giranti e traente; 6 mesi per i rapporti tra giranti. La cambiale è titolo esecutivo: entro 3 anni si può procedere direttamente al pignoramento senza decreto ingiuntivo.
| Caso | Termine |
|---|---|
| Azione diretta (emittente/accettante) | 3 anni |
| Regresso contro giranti e traente | 1 anno |
| Tra giranti | 6 mesi |
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 3 anni che riguarda una cambiale è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Dipende dal caso: azione diretta (emittente/accettante) 3 anni, regresso contro giranti e traente 1 anno, tra giranti 6 mesi. La decorrenza è dalla scadenza della cambiale (regresso: dal protesto) (art. 94 R.D. 1669/1933), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
L’azione cambiaria è prescritta e il titolo perde efficacia esecutiva, ma resta l’azione causale sul rapporto sottostante (termini ordinari) e, in ultima istanza, l’azione di arricchimento senza causa entro 1 anno dalla perdita dell’azione cambiaria (art. 67 L.C.).
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.