Quando si prescrive il risarcimento del danno: termine di 5 anni / 2 anni / 10 anni (art. 2947 c.c.), decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato (o dal manifestarsi del danno). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Il risarcimento da fatto illecito si prescrive in 5 anni; per i danni da circolazione stradale il termine scende a 2 anni. Se il fatto costituisce reato con prescrizione penale più lunga, si applica quella (art. 2947 c. 3). La responsabilità contrattuale (es. inadempimento, responsabilità medica da contratto di cura) segue invece il termine ordinario di 10 anni.
| Caso | Termine |
|---|---|
| Fatto illecito (extracontrattuale) | 5 anni |
| Sinistro stradale | 2 anni |
| Responsabilità contrattuale | 10 anni |
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 5 anni che riguarda il risarcimento del danno è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Dipende dal caso: fatto illecito (extracontrattuale) 5 anni, sinistro stradale 2 anni, responsabilità contrattuale 10 anni. La decorrenza è dal giorno in cui il fatto si è verificato (o dal manifestarsi del danno) (art. 2947 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
2 anni dal sinistro (art. 2947 c. 2 c.c.). La richiesta scritta di risarcimento all’assicurazione (raccomandata/PEC) interrompe la prescrizione e la fa ripartire. Se il fatto è reato (es. lesioni gravi), vale il termine più lungo della prescrizione penale. Per l’importo usa il calcolatore del danno biologico.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.