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Prescrizione risarcimento danni: 5/2 anni

Quando si prescrive il risarcimento del danno: termine di 5 anni / 2 anni / 10 anni (art. 2947 c.c.), decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato (o dal manifestarsi del danno). Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.

5/2 annitermine di prescrizione
0riparte con ogni raccomandata
10 annidopo sentenza definitiva
art. 2938va sempre eccepita
Decorrenza: dal giorno in cui il fatto si è verificato (o dal manifestarsi del danno)
art. 2947 c.c.
Prescrizione compiuta il
Nota: il risultato è un calcolo orientativo basato sui parametri normativi ufficiali. L’importo effettivo può variare secondo il caso concreto, gli accordi tra le parti e la valutazione del giudice. Questo strumento non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un altro professionista abilitato.

Il termine per risarcimento danni

Il risarcimento da fatto illecito si prescrive in 5 anni; per i danni da circolazione stradale il termine scende a 2 anni. Se il fatto costituisce reato con prescrizione penale più lunga, si applica quella (art. 2947 c. 3). La responsabilità contrattuale (es. inadempimento, responsabilità medica da contratto di cura) segue invece il termine ordinario di 10 anni.

CasoTermine
Fatto illecito (extracontrattuale)5 anni
Sinistro stradale2 anni
Responsabilità contrattuale10 anni
Dove si colloca il risarcimento del danno fra i termini di prescrizione
6 mesiAssegno6 mesi2 anniLuce e gas2 anni2 anniSinistri2 anni3 anniBollo auto3 anni3 anniCambiale3 anni3 anniParcella3 anni presunt.5 anniMulte, affitti5 anni10 anniOrdinaria10 anni

Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 5 anni che riguarda il risarcimento del danno è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).

Le regole generali della prescrizione

  1. Interruzione. Raccomandata A/R o PEC di messa in mora (efficace dal ricevimento), atto giudiziario o riconoscimento del debito fanno ripartire da zero il termine (artt. 2943–2945 c.c.).
  2. Giudicato. Dopo una sentenza (o decreto ingiuntivo) definitiva, ogni credito si prescrive in 10 anni (art. 2953 c.c.).
  3. Va eccepita. La prescrizione non opera d’ufficio: il debitore deve farla valere, per iscritto al creditore o in giudizio (art. 2938 c.c.). Pagare un debito prescritto rende il pagamento irripetibile.
  4. Decadenza ≠ prescrizione. I termini di decadenza (es. notifica multa entro 90 giorni) non si interrompono né sospendono (art. 2964 c.c.).
Un esempio concreto: la raccomandata che azzera 5 anni di attesa
  1. 10 marzo 2021Decorrenza del termineIl conteggio parte da qui — dal giorno in cui il fatto si è verificato (o dal manifestarsi del danno).
  2. 10 settembre 2023Arriva una raccomandata A/RLa richiesta scritta di pagamento, dal momento in cui il debitore la riceve, interrompe la prescrizione: i 30 mesi già trascorsi si azzerano e il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
  3. 10 marzo 2026Prescrizione mancataSenza quella raccomandata la prescrizione si sarebbe compiuta proprio qui, 5 anni dopo la decorrenza.
  4. 10 settembre 2028Nuova data di prescrizione5 anni contati dalla raccomandata. Il ciclo può ripetersi all’infinito: ogni nuovo sollecito ricevuto sposta la scadenza in avanti.

Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.

Il creditore ha già avviato il pignoramento? Verifica i limiti con il calcolatore del pignoramento dello stipendio; per gli importi maturati calcola interessi legali e rivalutazione.

Prescrizione degli altri debiti

Domande frequenti

Dopo quanto tempo si prescrive il risarcimento del danno?

Dipende dal caso: fatto illecito (extracontrattuale) 5 anni, sinistro stradale 2 anni, responsabilità contrattuale 10 anni. La decorrenza è dal giorno in cui il fatto si è verificato (o dal manifestarsi del danno) (art. 2947 c.c.), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.

Quanto tempo ho per chiedere i danni di un incidente stradale?

2 anni dal sinistro (art. 2947 c. 2 c.c.). La richiesta scritta di risarcimento all’assicurazione (raccomandata/PEC) interrompe la prescrizione e la fa ripartire. Se il fatto è reato (es. lesioni gravi), vale il termine più lungo della prescrizione penale. Per l’importo usa il calcolatore del danno biologico.

Come si interrompe la prescrizione?

Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).

Il debito prescritto va pagato?

La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.

Redazione Calcolatori Legali

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Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2026Tutte le fontiHai trovato un errore?