Quando si prescrive i contributi INPS: termine di 5 anni (art. 3 c. 9 L. 335/1995), decorrenza dalla scadenza del versamento. Calcolo della data esatta e regole su interruzione ed eccezione.
Dal 1996 i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (prima erano 10). Il termine torna a 10 anni solo se il lavoratore o i superstiti denunciano l’omissione contributiva. Particolarità: i contributi prescritti non possono più essere versati né accreditati — la prescrizione qui opera anche a favore dell’ente.
Le colonne sono in scala: i 6 mesi dell’assegno bancario valgono un ventesimo della prescrizione ordinaria. Il termine di 5 anni che riguarda i contributi INPS è evidenziato in oro. Attenzione però: dopo una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo ogni colonna diventa alta 10 anni (art. 2953 c.c.).
Le date sono un esempio didattico costruito su una decorrenza fittizia del 10 marzo 2021. Ciò che conta è la meccanica: la prescrizione non è un conto alla rovescia che scorre da solo, ma un contatore che il creditore può riportare a zero ogni volta che notifica una richiesta scritta. Per questo va sempre verificata la data dell’ultimo atto ricevuto, non quella dell’obbligazione originaria.
Il termine è di 5 anni. La decorrenza è dalla scadenza del versamento (art. 3 c. 9 L. 335/1995), ma ogni raccomandata, PEC o atto giudiziario ricevuto fa ripartire il conteggio da zero.
No, salvo che il lavoratore abbia denunciato l’omissione (allora 10 anni) o che siano intervenuti atti interruttivi (avviso di addebito, diffida). Per il lavoratore danneggiato resta la possibilità della rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962 a carico del datore.
Con una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal debitore (raccomandata A/R o PEC), con un atto giudiziario (decreto ingiuntivo, citazione, precetto) o con il riconoscimento del debito da parte del debitore: da quel momento il termine riparte per intero (artt. 2943–2945 c.c.).
La prescrizione non cancella il debito da sola: va eccepita per iscritto o in giudizio (art. 2938 c.c.). Se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non puoi chiedere il rimborso (art. 2940 c.c.). Prima di pagare vecchie richieste conviene sempre verificare i termini.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.